Art. 3.
(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da poliomielite e da sindrome post-polio).

      1. Il Governo individua, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee strutture sanitarie pubbliche per la diagnosi e la cura delle patologie riconducibili al secondo neurone di moto e principalmente alla poliomielite e ai suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», in aggiunta al Centro di cui all'articolo 2. È anche facoltà delle regioni individuare idonee strutture diagnostiche

 

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e riabilitative per i pazienti affetti dalla poliomielite e dai suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio».
      2. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione continua, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua, di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la diagnosi e i relativi protocolli terapeutici della poliomielite e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio».
      3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomielite e al loro screening, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi.